Statuto

STATUTO

della

ASSOCIAZIONE “ACCADEMIA SCIENZE INFERMIERISTICHE”

 

Articolo 1

TITOLO I – DENOMINAZIONE, STATUTO, SEDE, DURATA

 

Art. 1 – Denominazione

È costituita l’Associazione denominata “ACCADEMIA SCIENZE INFERMIERISTICHE” (di seguito “l’Associazione”).

 

Art. 2 – Principi e Finalità

2.1 L’Associazione “ACCADEMIA SCIENZE INFERMIERISTICHE” è laica, apolitica e apartitica, persegue le finalità dell’associazione con autonomia e indipendenza.

2.2 L’Associazione non ha finalità di lucro, ma finalità di pubblica utilità nonché di promozione professionale e culturale; si ispira a principi di libertà, uguaglianza, giustizia, solidarietà e pace; ritiene che il rispetto della persona umana debba essere considerato il valore di riferimento primario di ogni azione; promuove, al fine di realizzare la piena dignità umana, il rispetto reciproco, la condivisione, la valorizzazione delle differenze, la non violenza e lo sviluppo sostenibile.

2.3 L’Associazione non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati e non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale.

2.4 L’Associazione svolge la sua attività in completa autonomia e indipendenza da terzi. Non è consentito ai legali rappresentanti dell’associazione, per il periodo in cui sono in carica, di esercitare attività imprenditoriali o di partecipare ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell’ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).

 

Art. 3 – Disciplina e durata dell’Associazione

3.1 L’Associazione è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti delle leggi statali, delle leggi regionali e dei principi generali dell’ordinamento pubblico. Il presente Statuto è modificato con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria degli associati, fatta eccezione per quanto disposto al successivo articolo in materia di cambiamento di sede legale. Il Regolamento ha la funzione di precisare la corretta applicazione dello Statuto. Le modifiche al Regolamento devono essere approvate dall’Assemblea e deliberate dal Consiglio Direttivo.

3.2 La durata dell’Associazione è illimitata. In qualsiasi momento l’Assemblea dei soci può deliberare, in sede straordinaria, lo scioglimento dell’Associazione.

 

Art. 4 – Sede

4.1 La sede dell’Associazione è fissata nel Comune di San Giuliano Milanese. La variazione di indirizzo all’interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio Direttivo con le maggioranze di cui all’articolo 15 del presente statuto.

4.2 La variazione del comune deve essere deliberata dall’assemblea con le maggioranza di cui all’art. 14.

 

Art. 5 Attività

5.1 L’Associazione per il perseguimento delle proprie finalità intende:

1) Collaborare con le Autorità politiche ed amministrative nella promozione e nello sviluppo d’iniziative atte a valorizzare la professionalità degli infermieri.

2) collaborare alla redazione di linee guida e buone pratiche clinico – assistenziali per la professione infermieristica.

3) Promuovere ed organizzare iniziative, quali riunioni, incontri scientifico-culturali, congressi, anche con la finalità di predisposizione e implementazione di linee guida, allo scopo di diffondere le conoscenze disciplinari infermieristiche e di accrescere la cultura professionale.

4) Promuovere e favorire l’istituzione e la realizzazione di corsi di formazione e l’aggiornamento, d’interesse per la professione infermieristica.

5) Promuovere la ricerca in tutti gli ambiti di interesse della professione.

6) Svolgere attività di consulenza presso strutture pubbliche e private.

5.2 l’Associazione potrà compiere qualsiasi operazione di carattere mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziario, ritenuta necessaria per il raggiungimento degli scopi sociali.

5.3 Tutta l’attività scientifica dell’Associazione verrà pubblicata nel sito web della medesima, il quale verrà aggiornato costantemente.

 

Art. 6 – Requisiti degli associati

6.1 Il numero dei soci è illimitato. Possono aderire all’Associazione, in qualità di soci ordinari, tutte le persone fisiche appartenenti alle professioni infermieristiche che, condividendo le sue finalità e scopi, si impegnano a realizzarli attivamente.

6.2 I soggetti che assumono una delle cariche previste dallo statuto non devono aver subito sentenze di condanne penali passate in giudicato in relazione all’attività dell’associazione.

 

Art. 7 – Categorie degli associati

7.1 Gli associati sono distinti in Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci Onorari.

Sono Soci Fondatori coloro che, intendendo collaborare attivamente e con assiduità alla vita associativa, hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’Associazione.

Sono Soci Ordinari coloro che intendono collaborare attivamente e con assiduità alla vita associativa contribuendo economicamente con il versamento di quote annuali proposto dal Consiglio Direttivo e deliberato dall’Assemblea.

La qualifica di Socio Onorario è conferita dal Consiglio Direttivo e spetta a personalità che abbiano operato negli interessi dell’Associazione. Essi non sono tenuti al versamento della quota associativa e non hanno diritto di voto.

7.2 Gli associati, indipendentemente dalla categoria a cui appartengono, sono soggetti ai medesimi obblighi e diritti previsti nel presente statuto.

 

Art. 8 – Ammissione a socio

8.1 L’ammissione dei soci avviene su domanda scritta degli interessati, nella quale devono essere indicati i dati anagrafici, la residenza dell’aspirante associato e l’espressa adesione alle finalità e ai valori condivisi dall’Associazione.

8.2 Sull’ammissione ad associato, il Consiglio Direttivo delibera con decisione motivata con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti. La decisione deve essere comunicata per iscritto entro trenta giorni dalla sua deliberazione. La deliberazione del Consiglio Direttivo è immediatamente valida.

 

Art. 9 – Diritti e doveri dei soci

9.1 L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi Organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. Tutti i Soci, ad eccezione di quelli onorari,  hanno diritto di votare nell’assemblea dei soci, e hanno il diritto all’elettorato attivo e passivo.

Gli associati hanno il diritto di utilizzare le attrezzature associative per i fini perseguiti dall’associazione. Gli associati hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto. Gli associati sono obbligati al versamento di una quota associativa, ad eccezione dei soci onorari, nell’importo e nelle modalità di versamento, deliberata dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo ivi comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamento di quote straordinarie.

9.2 Gli associati sono tenuti al rispetto del presente Statuto, delle deliberazioni assembleari, dei regolamenti interni. Gli associati sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati che con i terzi.

 

Art. 10 – Cessazione della qualità di socio

  1. 10. La qualità di socio cessa per recesso, morte o esclusione.

 

Art. 11 – Recesso del socio

  1. L’associato può recedere liberamente dall’Associazione con comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo. Sarà onere del Consiglio Direttivo provvedere a cancellarlo dal Registro dei Soci.

 

Art. 12 – Esclusione del socio

12.1 Il Consiglio Direttivo può deliberare a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi membri l’esclusione dell’associato dall’Associazione, per i seguenti motivi:

– non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle delibere adottate dagli organi dell’Associazione;

– svolga attività contrarie agli interessi dell’Associazione;

– in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione;

– senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota associativa;

– ed in genere per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione.

12.2 I soci esclusi per morosità potranno essere riammessi pagando la quota di ammissione. I soci esclusi per perdita dei requisiti potranno essere riammessi su domanda degli stessi se tornati in possesso dei requisiti. Il Consiglio Direttivo, entro il primo mese di ogni anno sociale, provvede alla revisione della lista dei Soci.

12.3 La delibera di esclusione, adeguatamente motivata, deve essere comunicata per iscritto dal Consiglio Direttivo all’associato. Il recesso, la morte o l’esclusione non comportano alcuna liquidazione di quote del patrimonio associativo all’associato o ai suoi eredi.

 

TITOLO IV – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 13 – Gli organi Associativi

13.1 Sono Organi deliberativi dell’associazione:

  1. l’Assemblea dei Soci;
  2. il Consiglio Direttivo:
  3. a) il Presidente;
  4. b) il Vicepresidente;
  5. c) il Segretario;
  6. d) il Tesoriere;
  7. e) i Consiglieri;
  8. l’Organo di revisione, se nominato;
  9. il Comitato Scientifico.

13.2 Ai membri degli organi non spetta alcuna retribuzione, compenso o indennità in funzione della carica ricoperta. L’attività deve essere svolta a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell’Associazione.

 

Art. 14 – L’Assemblea dei Soci

14.1 L’Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberante dell’Associazione e si riunisce almeno due volte all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, quando occorra, per la nomina dei membri degli organi sociali.  L’assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

14.2  L’Assemblea viene indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, mediante avviso di convocazione contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza, sia in prima che in seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare. L’avviso di convocazione è trasmesso ai Soci in forma scritta con qualsiasi mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il fax e la posta elettronica, almeno sette giorni prima.

L’assemblea è validamente costituita e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti gli associati, tutti i consiglieri in carica e l’organo di revisione, se nominato.

14.3 In prima convocazione, l’assemblea è validamente costituita con la maggioranza dei soci e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti. In seconda convocazione, l’assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti. Per le deliberazioni concernenti le modifiche dello statuto, in prima convocazione occorre la presenza di almeno tre quarti dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione l’assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti.

14.4 Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

14.5  La votazione per la elezione dei membri del Consiglio Direttivo ha luogo a scrutinio segreto con le modalità stabilite dal Regolamento Elettorale. Le votazioni sugli altri argomenti posti all’ordine del giorno si fanno per scrutinio palese, salva diversa deliberazione assunta dall’Assemblea stessa. È di esclusiva competenza dell’Assemblea l’approvazione del Regolamento interno ivi comprese le sue modificazioni.

14.6 Le riunioni dell’assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

  1. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
  2. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
  3. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l’assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

14.7 L’assemblea è presieduta dal Presidente ovvero in caso di sua assenza dal Vice Presidente o in caso di assenza anche di quest’ultimo dal presidente nominato dagli intervenuti, assistito da un segretario, eletto dall’assemblea.

14.8 Chiunque si trovi in una posizione di conflitto di interessi è tenuto a darne immediata comunicazione all’organo amministrativo ed è tenuto ad astenersi dall’esprimere il voto sulla materia nella quale si trova in conflitto

 

Art. 15 – Il Consiglio Direttivo

15.1 Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile; ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; è composto da nove componenti, ed elegge al proprio interno:

  • il Presidente;
  • su proposta del Presidente, il Vicepresidente;
  • il Segretario;
  • il Tesoriere.

15.2 In caso di dimissioni di un membro subentra in carica il primo dei non eletti. In caso di mancanza di uno o più componenti ed in assenza di un elenco di non eletti, quelli rimasti in carica devono convocare l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

15.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri. Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dalla persona designata dagli intervenuti.

15.4 Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso scritto inviato con qualsiasi mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il fax e la posta elettronica, almeno sette giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza almeno quarantotto ore prima, e deve contenere contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo della riunione e l’elenco degli argomenti da trattare.

15.5 Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l’organo di revisione, se nominato.

15.6 Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

  1. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  2. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
  3. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

15.7 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

15.8 Chiunque si trovi in una posizione di conflitto di interessi è tenuto a darne immediata comunicazione ed è tenuto ad astenersi dall’esprimere il voto sulla materia nella quale si trova in conflitto.

 

Art. 16 – Il Presidente e il Vicepresidente

16.1 Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione di fronte a terzi e in giudizio nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie ed ha l’uso esclusivo della firma sociale.

16.2 Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi. Il Presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di impedimento o assenza è temporaneamente sostituito dal Vicepresidente, in sua assenza dal Segretario o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano in età. In caso di dimissioni o di impedimento grave, subentrerà in tutte le sue funzioni il Vice Presidente compreso l’uso della firma sociale.

16.3 Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali approvati dal Consiglio Direttivo e che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

16.4 Il Presidente può convocare l’Assemblea nei casi previsti dallo Statuto. Il Presidente può conferire ai Consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente, può altresì conferire sia ai Soci che a terzi procure speciali o ad negotia per determinati atti o categorie di atti.

 

Art. 17 – Il Segretario

  1. Il segretario affianca il Presidente nel disbrigo delle necessità ordinarie e straordinarie dell’associazione. Tiene aggiornato l’elenco dei soci, cura lo svolgimento delle assemblee e delle sedute del Consiglio Direttivo e ne redige i verbali, attua i collegamenti tra Presidente e consiglieri.

 

Art. 18 – Il Tesoriere

  1. Il Tesoriere cura l’attività finanziaria, redige il bilancio annuale ed è responsabile in proprio dei beni dell’Associazione. Propone all’Assemblea l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. Il tesoriere può avvalersi, in parte o per tutte le attività di sua pertinenza, di consulenti tecnici del ramo finanziario/tributario. Rimane comunque responsabile in toto delle scritture.

 

Art. 19 – Organo di revisione

  1. L’Organo di Revisione può essere monocratico o collegiale, secondo quanto deliberato dall’assemblea, che ha facoltà di nominarlo.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile; controlla la gestione economico-finanziaria dell’Associazione e verifica che essa corrisponda ai fini sociali indicati nello Statuto.

 

Art. 20- Le Sezioni Territoriali

20.1 Per meglio adempiere ai propri compiti istituzionali, l’associazione si articola in Sezioni Territoriali.

20.2 Le Sezioni Territoriali hanno il compito di promuovere localmente: l’adesione all’ ACCADEMIA SCIENZE INFERMIERISTICHE, i rapporti con le istituzioni locali, e l’organizzazione di iniziative scientifiche, culturali e professionali a interesse locale, in linea con gli indirizzi del Consiglio Direttivo.  Il funzionamento delle Sezioni Territoriali è definito dal Regolamento. Alle Sezioni Territoriali è riconosciuto un finanziamento derivante da una parte delle quote associative, così come deciso dal Consiglio Direttivo. Le Sezioni Territoriali devono annualmente presentare al Consiglio Direttivo una relazione sulle attività svolte e sull’uso del finanziamento ricevuto.

 

Art. 21 – Il Comitato Scientifico

  1. 21. Il Consiglio Direttivo nomina un Comitato Scientifico composto da un numero minimo di cinque membri scelti tra esperti di riconosciuto prestigio nazionale ed internazionale, provvedendo altresì all’individuazione del Coordinatore.

Il Comitato Scientifico è consultato dal Consiglio Direttivo su tutti i temi sui quali il Presidente lo ritenga opportuno e può formulare proposte su temi di carattere scientifico di rilievo per l’Associazione. Esso inoltre provvede alla verifica e controllo della qualità scientifica delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, e può effettuare tale attività riferendosi a indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale. Il funzionamento del Comitato Scientifico è definito dal Regolamento.

 

Art.22 – Patrimonio, Proventi e  Bilancio

22.1 Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  1. dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
  2. dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
  3. da donazioni, legati, lasciti.

22.2 I proventi con cui provvedere all’attività e alla vita dell’Associazione sono costituiti:

  1. dalle quote associative;
  2. dai redditi dei beni patrimoniali;
  3. dalle erogazioni e contributi di cittadini, enti ed associazioni, nonché dalle raccolte pubbliche di fondi;
  4. dai contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  5. dai contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali:
  6. ogni altra entrata derivante dalle attività istituzionali e connesse nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa di riferimento.

22.3 L’esercizio finanziario della Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il mese dicembre di ogni anno l’assemblea approva il bilancio di previsione dell’esercizio successivo ed entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio il bilancio consuntivo relativo all’esercizio finanziario precedente.

22.4 E’ fatto espresso divieto alla Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione.

22.5 Il bilancio annuale ed il bilancio preventivo, regolarmente approvati dall’Assemblea devono essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei Soci. I predetti documenti, nonché l’elenco degli incarichi retribuiti, saranno pubblicati nel sito web dell’Associazione.

 

 

TITOLO V – DELLO SCIOGLIMENTO

 

Art. 23 – Scioglimento

23.1 Lo scioglimento dell’Associazione può avvenire su richiesta motivata di almeno il 25% dei soci ordinari oppure su proposta del Consiglio Direttivo.

23.2 Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. L’Assemblea che dà atto o delibera in ordine allo scioglimento, nomina uno o più liquidatori, e delibera in ordine alla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, che deve essere devoluto ad un altro ente con finalità analoghe.

 

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 24 – Responsabilità verso terzi

  1. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

Art. 25 – Rinvio

  1. Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge, al regolamento ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.

F.to Paola Arcadi

Giovannella Condò